Valutazione del Clima acustico: facciamo chiarezza
Lart.8 delle legge quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico prescrive l’obbligo di eseguire la valutazione del clima acustico in determinati casi specifici, tra i quali ricade anche la realizzazione di insediamenti residenziali prossimi a qualsiasi tipo di strada. Lo scopo è di verificare se il livello di rumore ambientale è compatibile con la realizzazione delle nuove residenze o se occorrono particolari opere di mitigazione per ridurre la rumorosità, tutelando così i futuri abitanti.
La legge 106/2011 aveva introdotto una modifica alla legge 447/95 (art.8, comma 3-bis) consentendo di sostituire la relazione di clima acustico con un’ “autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”. In pratica, il tecnico poteva affermare - senza nessuna misura, senza realmente conoscere il livello di rumore ambientale e quindi assumendosi molti rischi - che l’area era adatta ad ospitare il nuovo edificio senza nessun tipo di accorgimento particolare.
Oggi questa opzione non è più consentita poiché il DLGS 42/2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” ha abrogato il comma 3-bis introdotto dalla legge 106/2011.
Molti comuni che non hanno ancora aggiornato i propri regolamenti riportano erroneamente questa possibilità e i riferimenti alla legge 106/2011, creando forti rischi di contenzioso tra costruttori, acquirenti e comuni stessi.